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STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE
Art.1 - Costituzione - Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata "Conglomerati Bituminosi
di Qualità" sinteticamente denominata
come "CBQ", regolata dagli articoli 14 e
seguenti del C.C..
Art.2 - Sede
L'Associazione ha sede in Roma Via Palmiro Togliatti 1575.
L'Associazione potrà in qualsiasi momento, con delibera del
Consiglio Direttivo, istituire nonchè sopprimere sedi
secondarie, unità periferiche sotto forma di sezioni a
carattere regionale, provinciale e comunale, purchè nel
territorio italiano.
TITOLO II
Soci dell'Associazione -
Oggetto e finalità
Iscrizioni ed adesioni -
Rapporti associativi
Art.3 - Associati
All'Associazione possono aderire tutti gli operatori del settore
interessati alla produzione ed impiego dei conglomerati bituminosi.
I partecipanti all'atto costitutivo sono Associati Fondatori.
Art.4 - Scopi
La CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALITA' è una ASSOCIAZIONE senza
fini di lucro.
Le finalità e gli obiettivi dell'Associazione sono lo sviluppo e
la promozione delle tecniche di produzione e di impegno dei
conglomerati bituminosi
ad essi collegati, con particolare attenzione alla qualità
delle produzioni, alla soddisfazione del cliente (Vision 2000) nel rispetto dell'ambiente e della
sicurezza degli operatori e delle norme in materia.
L'Associazione opererà quale supporto agli Associati
nell'affrontare le problematiche relative al settore della
produzione di conglomerati bituminosi scambiando esperienze a tutti i livelli, finalizzando
la ricerca, partecipando allo sviluppo di grandi progetti a
stretto contatto con le Pubbliche Amministrazioni,
collaborando con gli Enti Pubblici e Privati oltre che con le
Associazioni Nazionali ed Internazionali che si occupano del
settore.
L'Associazione potrà promuovere l'immagine dell'industria della
produzione dei conglomerati, l'industria stradale e
dell'asfalto sviluppando iniziative e tecnologie per la
salvaguardia dell'ambiente.
L'Associazione potrà affrontare le problematiche legate ai
meccanismi legislativi, ed alle procedure burocratiche
finalizzate al riutilizzo dei rifiuti e residui dalla scarifica del manto stradale
nonchè di tutti i rifiuti derivanti da separazione di rifiuti
solidi urbani, da raccolte differenziate e dal trattamento dei
rifiuti industriali.
L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni od enti di
categoria.
L'Associazione potrà istituire borse di studio o destinare premi a
favore di operatori del settore, tecnici o studiosi ritenuti meritevoli
per il lavoro e la ricerca svolte nell'ambito delle finalità
associative.
L'Associazione potrà organizzare workshop, congressi, convegni ed
altre attività per la diffusione delle conoscenze tecniche
nel campo delle finalità associative.
L'Associazione potrà creare o gestire direttamente o tramite
terzi, laboratori di prova materiali e di ricerca, promuovere
corsi di formazione e qualificazione professionale (art.10 n.1
legge 4 dicembre 1997 n.460).
Art.5 - Associati effettivi
Possono far parte della Conglomerati Bituminosi
di Qualità in qualità di associati effettivi i soli
produttori di conglomerati bituminosi
o associazioni di produttori.
L'inserimento degli associati richiedenti potrà essere stabilito e
deciso dal Consiglio Direttivo.
Art.6 - Soci aggregati
Possono essere ammessi a far parte della Conglomerati Bituminosi
di Qualità in qualità di associati aggregati, Enti ed
amministrazioni pubbliche, Società concessionarie, nonchè
organizzazioni imprenditoriali, organismi professionali ed
Imprese operanti in campi di attività connessi con gli scopi
di cui all'art.4.
L'ammissione è deliberata di volta in volta dal Consiglio
Direttivo.
I singoli associati aggregati non esercitano il diritto di voto
nell'Assemblea e sono tenuti al pagamento di una quota
associativa, da definire in Consiglio Direttivo, a fronte del
fatto che potranno usufruire di servizi informativi.
Gli associati aggregati saranno suddivisi in categorie predisposte
dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle varie espressioni
pubbliche ed imprenditoriali.
All'associato aggregato verrà comunicato, all'atto della sua
immissione, la categoria di appartenenza.
Gli associati aggregati potranno designare loro rappresentanti il
cui numero non potrà mai essere superiore al 30% dei Soci
effettivi.
Detti rappresentanti avranno diritto di voto in assemblea.
Art 7 - Associati onorari.
L'Assemblea può nominare per acclamazione, su proposta del
Consiglio Direttivo, associati onorari. Gli associati onorari
partecipano alla vita associativa senza diritto di voto, non
sono eleggibili alle cariche e non sono tenuti al versamento
delle quote associative.
Art 8 - Rapporti associativi
L'associazione potrà accogliere domande di iscrizione
previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il
versamento della quota associativa, nei termini e nella misura
proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea,
come previsto dal successivo art 11 è presupposto per la
qualifica di associato. Eventuali disdette
di adesione all'Associazione dovranno essere inoltrate per
iscritto, a mezzo
lettera raccomandata, entro la fine dell'anno in corso ed
avranno effetto per l'anno successivo. Il mancato versamento
della quota associativa farà decadere, previa delibera del
Consiglio Direttivo l'iscritto dalla qualifica di associato,
fermo restando il diritto dell'Associazione al recupero delle
quote scadute e non versate. L'esclusione da associato del
CBQ, previo delibera del Consiglio Direttivo si ha per :
a) mancato pagamento della quota
associativa;
b) trasgressione delle regole del presente statuto;
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che
comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non
possono riavere i contributi versati nè hanno diritto alcuno
sul patrimonio dell'Associazione.
Art 9 - Contributi o donazione
L'associazione potrà accettare eventuali contribuzioni
o donazioni, oltre che dagli associati, anche da parte di Enti
o persone non appartenenti all'associazione stessa.
Art 10 - Doveri degli Associati
Gli associati si impegnano ad onorare la loro piena collaborazione
e con il loro comportamento civile e morale la loro
appartenenza all'associazione medesima. Si impegnano altresì
a sviluppare in comune, o singolarmente con i propri mezzi, i
fini associativi.
Art 11 - Quota associativa
Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea l'ammontare della
quota associativa annua.
Art 12 - Elencazione
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea Generale degli Associati
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente
SEZIONE 1
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art 13 - Costituzione
L'assemblea è costituita dall'insieme dei soci effettivi,
aggregati ed onorari; questi ultimi non concorrono alla
costituzione del numero legale per la regolare costituzione
dell'assemblea e non hanno diritto di voto salvo quanto
previsto dall'art 6. Le assemblee sono ordinarie e
straordinarie e
vengono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza o
impedimento, da un Vice Presidente o dal componente più
anziano del Consiglio Direttivo.
Art 14 - Convocazione
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal
Presidente o su richiesta dal Consiglio Direttivo o per
richiesta scritta di almeno un decimo degli associati aventi
diritto di voto. Essa delibera sulle modifiche dello statuto e
sugli argomenti sottoposti al suo esame. Le assemblee
ordinarie e straordinarie possono essere convocate, in Italia,
anche fuori dalla sede dell'associazione.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con raccomandata
spedita agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza
nel domicilio risultante dai registri dell'associazione con
l'indicazione degli argomenti da trattare. Nell'avviso di
convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno nonchè
il luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà l'adunanza. Nello
stesso avviso dovrà essere fissata per altro giorno la
seconda convocazione nel caso in cui la prima non raggiunga il
numero legale necessario per poter liberamente deliberare.
L'assemblea è altresì regolarmente costituita pur in mancanza di
regolare convocazione quando siano presenti tutti gli
associati ed il Consiglio
Direttivo al completo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli
intervenuti può opporsi validamente alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art 15 - Deliberazioni - validità
L'assemblea convocata come indicato al precedente art 14 è
regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati
almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di
voto. Essa delibera a maggioranza degli associati
partecipanti, anche per la elezione del Presidente e la nomina
dei componenti il Consiglio Direttivo.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera
a maggioranza assoluta dei presenti sugli stessi argomenti che
erano all'odg,
qualunque sia il numero degli intervenuti, non esclusa
l'elezione del Presidente e la nomina dei componenti il
Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria delibera con il
voto favorevole di almeno la metà più uno degli
associati aventi diritto di voto.
Possono intervenire alle assemblee gli associati effettivi ed
aggregati che siano in regola con i versamenti delle quote
associative. Gli associati aggregati non hanno diritto di voto
e non concorrono alla costituzione del numero legale
dei presenti salvo il disposto di cui al'art 6.
Gli associati di cui all'art 7 possono intervenire senza diritto di
voto e non concorrono alla costituzione del numero legale dei
presenti. Ciascuno avente diritto di voto può farsi
rappresentare mediante semplice delega scritta; ciascun
associato non può rappresentare più di tre altri associati.
Tali deleghe dovranno essere conservate dall'associazione a
documentazione della regolarità delle adunanze.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Art 16 - Attribuzioni dell'assemblea
a) eleggere il Presidente dell'Associazione
b) fissare le direttive generali dell'attività dell'associazione;
c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art. 17
d) esaminare ed approvare i bilanci presentati dal Consiglio
Direttivo;
e) approvare su proposta del Consiglio Direttivo la misura delle
quote associative e le relative modalità di riscossione
f) deliberare sulle modifiche dello statuto
e sullo scioglimento dell'associazione
g) approvare il regolamento interno dell'associazione predisposto
dal Consiglio Direttivo.
SEZIONE 2
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art 17 - Composizione
Il Consiglio Direttivo che resterà in carica tre anni, è
costituito da:
a) il Presidente dell'Associazione che presiede anche il Consiglio
Direttivo
b) il Direttivo che sarà costituito di tanti
consiglieri quanti sono i soci, in quanto ciascun socio
dovrà esprimere un consigliere, oltre al Presidente.
Art 18 - Attribuzioni del
Consiglio Direttivo
a) con il rispetto degli scopi e delle finalità
istituzionali dell'Associazione il Consiglio Direttivo
è investito dei poteri necessari
a garantire l'efficace conduzione morale, tecnicoscientifica
ed amministrativa e ad assumere tutte quelle iniziative volte
alla promozione e sviluppo delle attività sociali.
b) Il Consiglio Direttivo al suo interno nominerà i Vice
presidenti, in misura non superiore a due.
c) Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nominerà il
Direttore e/o il Segretario ed il Tesoriere scelti non
necessariamente tra gli associati e ne
stabilirà il relativo compenso e rimborso spese.
d) Il Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere restano in
carica 3 anni, salvo revoca o dimissioni.
e) Le cariche di Direttore, di Segretario e di Tesoriere potranno
eventualmente essere attribuite anche ad una sola persona.
f) Il Consiglio Direttivo nominerà un Comitato Tecnico, che al
proprio interno potrà nominare coordinatori di commissioni o gruppi di
lavoro che opereranno anche con l'ausilio di terzi. I
componenti il Comitato Tecnico
potranno essere chiamati a partecipare, senza diritto
di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo quando
all'ordine del giorno vi fossero argomenti di natura tecnica.
Il Consiglio Direttivo stabilirà compiti ed attribuzioni al
Coordinatore ed agli altri componenti il Comitato Tecnico,
nonchè gli eventuali rimborsi spese e compensi.
g) Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di designare
Tecnici o propri rappresentanti sia associati che non, che
potranno far parte di Comitati, Commissioni o Gruppi di
lavoro, costituiti presso le Associazioni
o enti di categoria di interesse associativo.
Comunque i poteri del Consiglio Direttivo dovranno essere
compatibili con le disposizioni di legge. Le dimissioni della
maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo determinano
le dimissioni dell'intero Consiglio. In tale caso il
Presidente convocherà d'urgenza l'Assemblea
ordinaria che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio
Direttivo.
Qualora un associato con un prorpio rappresentante nel Consiglio
Direttivo si ritiri
dall'Associazione, il rappresentante decadrà dal Consiglio
Direttivo.
Art 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, si riunisce su convocazione del Presidente
almeno due volte l'anno ed inoltre, ogni qualvolta lo ritenga
necessario il Presidente o ne facciano richiesta non meno di
1/3 dei componenti il Consiglio stesso.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto
e spedito almeno otto giorni prima della data della
riunione a firma del presidente o di una persona dallo stesso
delegata; gli avvisi di convocazione devono contenere
l'indicazione del luogo, giorno ed ora, della riunione e gli
argomenti da trattare nonchè
l'eventuale seconda convocazione. In caso di urgenza,
la convocazione potrà essere fatta tramite telegramma o
telefax, con preavviso di almeno quarantotto ore. Alle
riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Consiglieri in
carica, il Presidente, il Direttore e il Segretario più
eventuali invitati del presidente; questi ultimi ed il
Segretario (se non già membro del Consiglio Direttivo) non
hanno diritto di voto.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle
relative delibere si applicano le norme statutarie previste in sede di assemblee. In seconda convocazione le
delibere sono valide perchè approvate a maggioranza dei
presenti.
SEZIONE 3
Presidenza
Art 20. - Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, normalmente tra i
rappresentanti dei soggetti associati; può essere
eccezionalmente nominato alla carica di Presidente una
autorevole e competente personalità non dipendente da alcuna
delle aziende associate; il Presidente dura in carica tre
anni. Al Presidente spetta la firma e la legale rappresentanza
dell'Associazione. Egli ha facoltà di operare nell'osservanza
delle norme statutarie e nell'ambito dei fini associativi. Sarà
coadiuvato dai Vice Presidenti, che potranno sostituirlo in
caso di sua assenza o impedimento, con pari attribuzioni.
Art 21 - I Vice Presidenti
I Vice Presidenti al massimo nel numero di due saranno nominati dal
Consiglio Direttivo tra i Consiglieri e durano in carica tre anni. Essi esercitano le attribuzioni delegategli
dal Presidente, che coadiuva
nell'esercizio delle sue funzioni.
SEZIONE 4
Direzione e Segreteria
Art 22 - Il Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del
Presidente, non necessariamente tra i consiglieri o gli associati. Coadiuva il Presidente dal punto di
vista pratico nella gestione della sede, nelle attività di
promozione, nel tenere i contatti
con gli associati
e nelle
attività di divulgazione e informazione. Il Direttore è
membro del Consiglio Direttivo
e partecipa d'ufficio
a tutti i comitati, riunioni
o gruppi di
lavoro, connessi con l'attività dell'Associazione. Al
Direttore possono essere delegati:
- dal Presidente la firma della corrispondenza ordinaria;
- dal Tesoriere quanto previsto dall'art 23 quarto
e sesto comma
Art 23 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo scelto non
necessariamente tra gli associati. La carica di Tesoriere può
essere attribuita anche alla stessa persona del Direttore o
del Segretario. Il Tesoriere provvede, con delega del
Presidente, alla gestione economico-finanziaria
dell'Associazione, secondo le deliberazioni
e gli indirizzi del Consiglio Direttivo; provvede alla
riscossione ed ai pagamenti e ad ogni atto concernente
erogazione di spese, movimento ed impiego di fondi e connesse
operazioni di banca, sottoscrive i relativi dovumenti. Il tesoriere può delegare al Direttore o al Segretario
dell'Associazione gli atti di riscossione e le
e le relative operazioni di versamento nei fondi
dell'Associazione e altresì
la sottoscrizione degli atti previsti nel precedente comma. Il
Tesoriere coadiuva il Presidente nel
predisporre gli schemi di bilancio, preventivo
e consuntivo
da sottoporre al Consiglio Direttivo e li sottoscrive
congiuntamente con il presidente stesso. In caso di prolungata
assenza o impedimento, le attribuzioni del Tesoriere sono
conferite dal Consiglio Direttivo al Direttore o al
Segretario.
Art 24 - Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo non viene scelto
necessariamente fra i membri dell'Associazione collabora con
il Presidente nell'attività organizzativa e di contatto con
la sede. Il Segretario può rivestire la carica di tesoriere
ed entrambe le cariche possono essere inglobate
in quella di Direttore. Il Segretario partecipa alle riunioni
di tutti gli Organi dell'Associazione, senza diritto di voto.
Al Segretario può essere delegata:
- dal presidente la firma della corrispondenza ordinaria
- dal tesoriere quanto previsto dall'art 23 quarto
e sesto comma
Art 25 - Personale (eventuale)
Lo stato giuridico del personale dell'Associazione ed il
conseguente trattamento economico è fissato dal Consiglio
Direttivo in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
SEZIONE 5
Amministrazione del patrimonio
sociale e gestione economico finanziaria
Art.26Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà
dell'Associazione
b) dalle quote assiciative di cui all'Art.11
c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali e dalle somme
accantonate per qualsiasi scopo, finchè non siano erogate.
d) dagli interessi attivi e dalle entrate patrimoniali
e) da contributi straordinari e donazioni conferiti da associati,
da terzi e da Enti e Società interessati all'attività
dell'Associazione
f) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe
le eventuali autorizzazioni di legge, sono introitate dall'Associazione
Art.27-Sostenitori
Le Imprese e gli Enti che contribuiscono al finanziamento
dell'Associazione ai sensi dell'Art.28, lett.e), possono, su
proposta del Consiglio Direttivo partecipare all'Assemblea
Generale con un loro osservatore senza diritto di voto.
Art.28-Spese-Amministrazione del patrimonio
Non avendo l'Associazione fini commerciali e di lucro, i costi di
gestione sono coperti dalle quote associative corrisposte
dagli associati e dalle eventuali contribuzioni e donazioni esterne.
All'amministrazione del patrimonio sociale e alla gestione dei
fondi di pertinenza dell'Associazione provvede il Consiglio
Direttivo.
I singoli atti della gestione economico finanziaria concernenti
erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative
operazioni di banca devono essere sottoscritti dal presidente
o dal tesoriere.
In caso di assenza od impedimento di breve durata del Presidente o
del tesoriere gli stessi possono delegare al Direttore o al
segretario la sottoscrizione degli atti di cui al precedente
comma.
Art.29-Esercizi finanziari-bilanci
Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed
il Consiglio Direttivo deve redigere i bilanci consuntivi e
preventivi e presentarli all'Assemblea per l'approvazione
entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.
Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e
precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato
patrimoniale; analogicamente, quello preventivo deve contenere
una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese
dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
I bilanci debbono essere corredati da una relazione del Presidente
sull'andamento della gestione sociale.
I soci possono prendere visione dei bilanci, presso la sede
dell'Associazione, nei dieci giorni che precedono l'Assemblea
Generale ordinaria alla quale i bilanci stessi sono sottoposti
per l'approvazione.
Eventuali eccedenze attive sul rendiconto stesso saranno passate a
nuovo per l'esercizio successivo, con divieto di distribuire
anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè
fondi o riserve o capitali durante la vita dell'Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta
per legge.
SEZIONE 6
Disposizioni finali
Art.30-Modificazioni statutarie
Le eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere
approvate, su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea
Generale, convocata in via straordinaria, con il voto
favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi
diritto al voto.
In caso di modifiche allo Statuto, il socio dissenziente può
esercitare il diritto di recesso, notificando a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni
dalla data in cui le deliberazioni di modifica sono state
assunte dall'Assemblea Genarale.
Le proposte di modificazioni devono essere comunicate insieme
all'ordine del giorno dell'Assemblea che dovrà in merito
deliberare.
Art.31-Durata dell'Associazione-scioglimento
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere
sciolta solo in seguito a deliberazione dell'Assemblea
Generale, convocata in via straordinaria, e con il voto
favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea
straordinaria che lo ha deliberato nomina un comitato di tre
liquidatori con l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'Associazione ad altre Associazioni con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di
controllo di cui all'Art.3 comma 190 della legge 23 dicembre
1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.32-Regolamento interno
Le modalità pratiche di funzionamento dell'Associazione sono
disciplinate da un apposito Regolamento interno predisposto
dal Consiglio Direttivo, da approvarsi dall'Assemblea.
SEZIONE 7
Comitato tecnico e Comitato di
Redazione
Art.33-Comitato tecnico e Commissioni
Al Comitato Tecnico sono attribuiti prevalentemente i seguenti
compiti:
a) proporre al Consiglio Direttivo la formazione di Commissioni o
gruppi di lavoro per la trattazione di temi che richiedono
studi, ricerche o contatti con Enti e Amministrazioni
b) esrcitare il controllo delle attività delle Commissioni o gruppi di lavoro
c) preparare proposte di attività da sottoporre al Consiglio
Direttivo
d) collaborare a mantenere i contatti con analoghe commissioni
tecnico-scientifiche di altri organismi o enti di normazione
nazionali ed internazionali
e) dibattere e definire le posizioni dell'Associazione su argomenti
tecnici per i quali è necessario esprimere all'esterno il
parere dell'Associazione.
Il Comitato tecnico dovrà riunirsi ogni volta che risulti
necessario e potrà essere convocato dal Presidente, dal
Consiglio Direttivo, dal Coordinatore e da almeno il 50% dei
suoi componenti.
Il Comitato tecnico è costituito da un massimo di 4 persone
compreso il suo coordinatore e sarà designato dal Consiglio
Direttivo.
Art.34-Comitato di Redazione
Il Comitato di Redazione è così costituito:
- Direttore del Comitato
- Presidente dell'Associazione
- Direttore dell'Associazione
- Coordinatore del Comitato tecnico
- Esperti interni ed esterni nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato avrà la funzione di elaborare tutte le forme di
comunicazione verso l'esterno compreso la possibilità della
pubblicazione di una rassegna informativa sull'attività
dell'Associazione.
REGOLAMENTO INTERNO
CAPITOLO 1 Generalità
Art.1 In base all'art.32 dello Statuto, il presente regolamento
stabilisce le modalità di funzionamento dell'Associazione,
esso deve essere approvato dall'Assemblea a maggioranza.
Art.2 Il presente regolamento ha validità fino alla eventuale
introduzione di modifiche nello statuto. In tal caso deve
essere rivisto ed aggiornato.
Esso è mendabile
in ogni momento da parte dell'Assemblea, secondo la procedura
prevista per la sua approvazione.
CAPITOLO 2 Associati
Art.3 L'adesione all'Associazione avviene mediante richiesta
scritta del richiedente, le domande dovranno essere presentate
al Consiglio Direttivo che effettuerà l'esame dei requisiti
del richiedente.
Il Consiglio Direttivo delibererà con il consenso di
almeno 2 /3 dei componenti, l'inserimento del nuovo socio
effettivo e aggregato.
Art.4 Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà impegnarsi nello
sviluppo e nella promozione dell'Associazione.
CAPITOLO 3 - Il Presidente
Art.5 Il Presidente può anche essere eletto per acclamazione o
secondo quanto previsto dallo Statuto.
CAPITOLO 4 - I Vice Presidenti
Art.6 I Vice Presidenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente, essi saranno prescelti tra i membri
del Consiglio Direttivo ed eletti mediante votazione palese a
maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo stesso.
CAPITOLO 5 - Il Direttore
Art.7 Il Direttore, oltre a quanto indicato all'Art.22 dovrà:
- svolgere funzioni di segretario del Consiglio Direttivo in
mancanza della figura del segretario
- assistere il Presidente nei rapporti con Ministeri,
Amministrazioni pubbliche, Enti, Associazioni, eccetera
- assicurare un efficace collegamento con gli associati e le altre
funzioni dell'Associazione, fornendo appropriato supporto, in
particolare per:
- attività e riunioni
del Comitato Tecnico e dei Gruppi di
lavoro
- iniziative di volta
in volta assunte, come l'organizza
zione e la partecipazione a convegni, seminari, eccetera
- curare le iniziative
promozionali ed informative dell'as
sociazione
Il Segretario
Art.8 Il Segretario, oltre a quanto indicato nell'Art.24 dello
statuto, dovrà:
- svolgere funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo e della
Presidenza
- assistere il Presidente ed il Direttore nei rapporti esterni
- curare la distribuzione e la stesura delle informazioni
- svolgere le funzioni di Direttore in caso di assenza di questo
Coordinatore del Comitato
Tecnico
Art.9 Il Coordinatore del Comitato tecnico viene nominato dal
Consiglio Direttivo con il consenso della maggioranza dei
componenti il Consiglio Direttivo stesso.
Il Coordinatore del Comitato Tecnico su mandato del Consiglio
Direttivo è responsabile per:
- il funzionamento delle commissioni di lavoro nominate al suo
interno
- i rapporti tecnici con i ministeri, Amministrazioni pubbliche ed
Enti
- iniziative promozionali tecniche
- comunicazioni tecniche interne ed esterne
In merito alla propria attività il Coordinatore Tecnico relazionerà
regolarmente al Consiglio Direttivo.
CAPITOLO 6 - Comitato Tecnico
Art.10 I membri del Comitato Tecnico vengono nominati dal Consiglio
Direttivo a maggioranza, ai fini funzionali il Comitato
Tecnico potrà articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro,
eventualmente ospitando
esperti esterni.
Ogni commissione avrà un compito ben definito curare aspetti
importanti e particolare, come le innovazioni tecnologiche, i
contatti con le Amministrazioni, eccetera
Commissioni o Gruppi di lavoro
Art.11 Le Commissioni o Gruppi di lavoro sono costituiti da membri
interni od esterni e sono finalizzate al compimento
dell'attività loro affidata. Periodicamente saranno
presentate al Coordinatore del Comitato Tecnico relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori. Al termine della loro
attività dovranno produrre una relazione da sottoporre al
Comitato Tecnico che lo presenterà al Consiglio Direttivo.
CAPITOLO 7 - Comitato di
Redazione
Art.12 I membri non di diritto del Comitato di Redazione vengono
designati dal Consiglio Direttivo
Art.17 Il Comitato di Redazione si occuperà:
- della raccolta delle informazioni tecniche che perverranno
dal Comitato Tecnico ed anche da organismi esterni
- della elaborazione dei sistemi
informativi e di divulgazione delle informazioni
- della distribuzione delle informazioni.

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