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STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE

Art.1 - Costituzione - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Conglomerati Bituminosi di Qualità" sinteticamente  denominata come "CBQ", regolata dagli articoli 14 e seguenti del C.C..

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma Via Palmiro Togliatti 1575.

L'Associazione potrà in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire nonchè sopprimere sedi secondarie, unità periferiche sotto forma di sezioni a carattere regionale, provinciale e comunale, purchè nel territorio italiano.

TITOLO II

Soci dell'Associazione - Oggetto e finalità

Iscrizioni ed adesioni - Rapporti associativi

Art.3 - Associati

All'Associazione possono aderire tutti gli operatori del settore interessati alla produzione ed impiego dei conglomerati bituminosi.

I partecipanti all'atto costitutivo sono Associati Fondatori.

Art.4 - Scopi

La CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALITA' è una ASSOCIAZIONE senza fini di lucro.

Le finalità e gli obiettivi dell'Associazione sono lo sviluppo e la promozione delle tecniche di produzione e di impegno dei conglomerati bituminosi ad essi collegati, con particolare attenzione alla qualità delle produzioni, alla soddisfazione del cliente (Vision 2000) nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli operatori e delle norme in materia.

L'Associazione opererà quale supporto agli Associati nell'affrontare le problematiche relative al settore della produzione di conglomerati bituminosi scambiando esperienze a tutti i livelli, finalizzando la ricerca, partecipando allo sviluppo di grandi progetti a stretto contatto con le Pubbliche Amministrazioni, collaborando con gli Enti Pubblici e Privati oltre che con le Associazioni Nazionali ed Internazionali che si occupano del settore.

L'Associazione potrà promuovere l'immagine dell'industria della produzione dei conglomerati, l'industria stradale e dell'asfalto sviluppando iniziative e tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente.

L'Associazione potrà affrontare le problematiche legate ai meccanismi legislativi, ed alle procedure burocratiche finalizzate al riutilizzo dei rifiuti e residui dalla scarifica del manto stradale nonchè di tutti i rifiuti derivanti da separazione di rifiuti solidi urbani, da raccolte differenziate e dal trattamento dei rifiuti industriali.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni od enti di categoria.

L'Associazione potrà istituire borse di studio o destinare premi a favore di operatori del settore, tecnici o studiosi ritenuti meritevoli per il lavoro e la ricerca svolte nell'ambito delle finalità associative.

L'Associazione potrà organizzare workshop, congressi, convegni ed altre attività per la diffusione delle conoscenze tecniche nel campo delle finalità associative.

L'Associazione potrà creare o gestire direttamente o tramite terzi, laboratori di prova materiali e di ricerca, promuovere corsi di formazione e qualificazione professionale (art.10 n.1 legge 4 dicembre 1997 n.460).

Art.5 - Associati effettivi

Possono far parte della Conglomerati Bituminosi di Qualità in qualità di associati effettivi i soli produttori di conglomerati bituminosi o associazioni di produttori.

L'inserimento degli associati richiedenti potrà essere stabilito e deciso dal Consiglio Direttivo.

Art.6 - Soci aggregati

Possono essere ammessi a far parte della Conglomerati Bituminosi di Qualità in qualità di associati aggregati, Enti ed amministrazioni pubbliche, Società concessionarie, nonchè organizzazioni imprenditoriali, organismi professionali ed Imprese operanti in campi di attività connessi con gli scopi di cui all'art.4.

L'ammissione è deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I singoli associati aggregati non esercitano il diritto di voto nell'Assemblea e sono tenuti al pagamento di una quota associativa, da definire in Consiglio Direttivo, a fronte del fatto che potranno usufruire di servizi informativi.

Gli associati aggregati saranno suddivisi in categorie predisposte dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle varie espressioni pubbliche ed imprenditoriali.

All'associato aggregato verrà comunicato, all'atto della sua immissione, la categoria di appartenenza.

Gli associati aggregati potranno designare loro rappresentanti il cui numero non potrà mai essere superiore al 30% dei Soci effettivi.

Detti rappresentanti avranno diritto di voto in assemblea.

Art 7 - Associati onorari.

L'Assemblea può nominare per acclamazione, su proposta del Consiglio Direttivo, associati onorari. Gli associati onorari partecipano alla vita associativa senza diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche e non sono tenuti al versamento delle quote associative.

Art 8 - Rapporti associativi

L'associazione potrà accogliere domande di iscrizione  previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il versamento della quota associativa, nei termini e nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea, come previsto dal successivo art 11 è presupposto per la qualifica di associato. Eventuali disdette di adesione all'Associazione dovranno essere inoltrate per iscritto, a  mezzo lettera raccomandata, entro la fine dell'anno in corso ed avranno effetto per l'anno successivo. Il mancato versamento della quota associativa farà decadere, previa delibera del Consiglio Direttivo l'iscritto dalla qualifica di associato, fermo restando il diritto dell'Associazione al recupero delle quote scadute e non versate. L'esclusione da associato del CBQ, previo delibera del Consiglio Direttivo si ha per :

a) mancato pagamento della  quota associativa;

b) trasgressione delle regole del presente statuto;

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati nè hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art 9 - Contributi o donazione

L'associazione potrà accettare eventuali contribuzioni o donazioni, oltre che dagli associati, anche da parte di Enti o persone non appartenenti all'associazione stessa.

Art 10 - Doveri degli Associati

Gli associati si impegnano ad onorare la loro piena collaborazione e con il loro comportamento civile e morale la loro appartenenza all'associazione medesima. Si impegnano altresì a sviluppare in comune, o singolarmente con i propri mezzi, i fini associativi.

Art 11 - Quota associativa

Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa annua.

Art 12 - Elencazione

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea Generale degli Associati

2) il Consiglio Direttivo

3) il Presidente

SEZIONE 1

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art 13 - Costituzione

L'assemblea è costituita dall'insieme dei soci effettivi, aggregati ed onorari; questi ultimi non concorrono alla costituzione del numero legale per la regolare costituzione dell'assemblea e non hanno diritto di voto salvo quanto previsto dall'art 6. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie  e vengono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art 14 - Convocazione

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o su richiesta dal Consiglio Direttivo o per richiesta scritta di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. Essa delibera sulle modifiche dello statuto e sugli argomenti sottoposti al suo esame. Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate, in Italia, anche fuori dalla sede dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con raccomandata spedita agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dai registri dell'associazione con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno nonchè il luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà l'adunanza. Nello stesso avviso dovrà essere fissata per altro giorno la seconda convocazione nel caso in cui la prima non raggiunga il numero legale necessario per poter liberamente deliberare.

L'assemblea è altresì regolarmente costituita pur in mancanza di regolare convocazione quando siano presenti tutti gli associati ed il  Consiglio Direttivo al completo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi validamente alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art 15 - Deliberazioni - validità

L'assemblea convocata come indicato al precedente art 14 è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza degli associati partecipanti, anche per la elezione del Presidente e la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti sugli stessi argomenti che erano all'odg, qualunque sia il numero degli intervenuti, non esclusa l'elezione del Presidente e la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria delibera con il  voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Possono intervenire alle assemblee gli associati effettivi ed aggregati che siano in regola con i versamenti delle quote associative. Gli associati aggregati non hanno diritto di voto  e non concorrono alla costituzione del numero legale dei presenti salvo il disposto di cui al'art 6.

Gli associati di cui all'art 7 possono intervenire senza diritto di voto e non concorrono alla costituzione del numero legale dei presenti. Ciascuno avente diritto di voto può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta; ciascun associato non può rappresentare più di tre altri associati. Tali deleghe dovranno essere conservate dall'associazione a documentazione della regolarità delle adunanze.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art 16 - Attribuzioni dell'assemblea

a) eleggere il Presidente dell'Associazione

b) fissare le direttive generali dell'attività dell'associazione;

c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art. 17

d) esaminare ed approvare i bilanci presentati dal Consiglio Direttivo;

e) approvare su proposta del Consiglio Direttivo la misura delle quote associative e le relative modalità di riscossione

f) deliberare sulle modifiche dello statuto  e sullo scioglimento dell'associazione

g) approvare il regolamento interno dell'associazione predisposto dal Consiglio Direttivo.

SEZIONE 2

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art 17 - Composizione

Il Consiglio Direttivo che resterà in carica tre anni, è costituito da:

a) il Presidente dell'Associazione che presiede anche il Consiglio Direttivo

b) il Direttivo che sarà costituito di tanti  consiglieri quanti sono i soci, in quanto ciascun socio dovrà esprimere un consigliere, oltre al Presidente.

Art 18 - Attribuzioni  del Consiglio Direttivo

a) con il rispetto degli scopi e delle finalità  istituzionali dell'Associazione il Consiglio Direttivo è investito dei poteri necessari  a garantire l'efficace conduzione morale, tecnicoscientifica ed amministrativa e ad assumere tutte quelle iniziative volte alla promozione e sviluppo delle attività sociali.

b) Il Consiglio Direttivo al suo interno nominerà i Vice presidenti, in misura non superiore a due.

c) Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nominerà il Direttore e/o il Segretario ed il Tesoriere scelti non necessariamente tra gli associati e ne  stabilirà il relativo compenso e rimborso spese.

d) Il Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere restano in carica 3 anni, salvo revoca o dimissioni.

e) Le cariche di Direttore, di Segretario e di Tesoriere potranno eventualmente essere attribuite anche ad una sola persona.

f) Il Consiglio Direttivo nominerà un Comitato Tecnico, che al proprio interno potrà nominare coordinatori di commissioni o gruppi di lavoro che opereranno anche con l'ausilio di terzi. I componenti il Comitato Tecnico  potranno essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo quando all'ordine del giorno vi fossero argomenti di natura tecnica. Il Consiglio Direttivo stabilirà compiti ed attribuzioni al Coordinatore ed agli altri componenti il Comitato Tecnico, nonchè gli eventuali rimborsi spese e compensi.

g) Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di designare Tecnici o propri rappresentanti sia associati che non, che potranno far parte di Comitati, Commissioni o Gruppi di lavoro, costituiti presso le Associazioni  o enti di categoria di interesse associativo.

Comunque i poteri del Consiglio Direttivo dovranno essere compatibili con le disposizioni di legge. Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo determinano le dimissioni dell'intero Consiglio. In tale caso il Presidente convocherà d'urgenza l'Assemblea ordinaria che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora un associato con un prorpio rappresentante nel Consiglio Direttivo si ritiri dall'Associazione, il rappresentante decadrà dal Consiglio Direttivo.

Art 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno ed inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta non meno di 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto  e spedito almeno otto giorni prima della data della riunione a firma del presidente o di una persona dallo stesso delegata; gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, della riunione e gli argomenti da trattare nonchè  l'eventuale seconda convocazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta tramite telegramma o telefax, con preavviso di almeno quarantotto ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Consiglieri in carica, il Presidente, il Direttore e il Segretario più eventuali invitati del presidente; questi ultimi ed il Segretario (se non già membro del Consiglio Direttivo) non hanno diritto di voto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle relative delibere si applicano le norme statutarie  previste in sede di assemblee. In seconda convocazione le delibere sono valide perchè approvate a maggioranza dei presenti.

SEZIONE 3

Presidenza

Art 20. - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, normalmente tra i rappresentanti dei soggetti associati; può essere eccezionalmente nominato alla carica di Presidente una autorevole e competente personalità non dipendente da alcuna delle aziende associate; il Presidente dura in carica tre anni. Al Presidente spetta la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli ha facoltà di operare nell'osservanza delle norme statutarie e nell'ambito dei fini associativi. Sarà coadiuvato dai Vice Presidenti, che potranno sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, con pari attribuzioni.

Art 21 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti al massimo nel numero di due saranno nominati dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri e durano  in carica tre anni. Essi esercitano le attribuzioni delegategli dal Presidente, che coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE 4

Direzione e Segreteria

Art 22 - Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, non necessariamente tra i consiglieri  o gli associati. Coadiuva il Presidente dal punto di vista pratico nella gestione della sede, nelle attività di promozione, nel tenere i contatti  con gli associati  e  nelle attività di divulgazione e informazione. Il Direttore è membro del Consiglio Direttivo  e partecipa d'ufficio  a tutti i comitati, riunioni  o gruppi  di lavoro, connessi con l'attività dell'Associazione. Al Direttore possono essere delegati:

- dal Presidente la firma della corrispondenza ordinaria;

- dal Tesoriere quanto previsto dall'art 23 quarto  e sesto comma

Art 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo scelto non necessariamente tra gli associati. La carica di Tesoriere può essere attribuita anche alla stessa persona del Direttore o  del Segretario. Il Tesoriere provvede, con delega del Presidente, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, secondo le deliberazioni  e gli indirizzi del Consiglio Direttivo; provvede alla riscossione ed ai pagamenti e ad ogni atto concernente erogazione di spese, movimento ed impiego di fondi e connesse operazioni di banca, sottoscrive i relativi dovumenti. Il tesoriere può delegare al Direttore o al Segretario dell'Associazione gli atti di riscossione e le  e le relative operazioni di versamento nei fondi dell'Associazione e  altresì la sottoscrizione degli atti previsti nel precedente comma. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nel predisporre gli schemi di bilancio, preventivo  e  consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e li sottoscrive congiuntamente con il presidente stesso. In caso di prolungata assenza o impedimento, le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dal Consiglio Direttivo al Direttore o al Segretario.

Art 24 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo non viene scelto necessariamente fra i membri dell'Associazione collabora con il Presidente nell'attività organizzativa e di contatto con la sede. Il Segretario può rivestire la carica di tesoriere ed entrambe le cariche possono essere inglobate in quella di Direttore. Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione, senza diritto di voto. Al Segretario può essere delegata:

- dal presidente la firma della corrispondenza ordinaria

- dal tesoriere quanto previsto dall'art 23 quarto  e sesto comma

Art 25 - Personale (eventuale)

Lo stato giuridico del personale dell'Associazione ed il conseguente trattamento economico è fissato dal Consiglio Direttivo in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

SEZIONE 5

Amministrazione del patrimonio sociale e gestione economico finanziaria

Art.26Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione

b) dalle quote assiciative di cui all'Art.11

c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, finchè non siano erogate.

d) dagli interessi attivi e dalle entrate patrimoniali

e) da contributi straordinari e donazioni conferiti da associati, da terzi e da Enti e Società interessati all'attività dell'Associazione

f) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono introitate dall'Associazione

Art.27-Sostenitori

Le Imprese e gli Enti che contribuiscono al finanziamento dell'Associazione ai sensi dell'Art.28, lett.e), possono, su proposta del Consiglio Direttivo partecipare all'Assemblea Generale con un loro osservatore senza diritto di voto.

Art.28-Spese-Amministrazione del patrimonio

Non avendo l'Associazione fini commerciali e di lucro, i costi di gestione sono coperti dalle quote associative corrisposte dagli associati e dalle eventuali contribuzioni e donazioni esterne.

All'amministrazione del patrimonio sociale e alla gestione dei fondi di pertinenza dell'Associazione provvede il Consiglio Direttivo.

I singoli atti della gestione economico finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca devono essere sottoscritti dal presidente o dal tesoriere.

In caso di assenza od impedimento di breve durata del Presidente o del tesoriere gli stessi possono delegare al Direttore o al segretario la sottoscrizione degli atti di cui al precedente comma.

Art.29-Esercizi finanziari-bilanci

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio Direttivo deve redigere i bilanci consuntivi e preventivi e presentarli all'Assemblea per l'approvazione entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogicamente, quello preventivo deve contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

I bilanci debbono essere corredati da una relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

I soci possono prendere visione dei bilanci, presso la sede dell'Associazione, nei dieci giorni che precedono l'Assemblea Generale ordinaria alla quale i bilanci stessi sono sottoposti per l'approvazione.

Eventuali eccedenze attive sul rendiconto stesso saranno passate a nuovo per l'esercizio successivo, con divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi o riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

SEZIONE 6

Disposizioni finali

Art.30-Modificazioni statutarie

Le eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In caso di modifiche allo Statuto, il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso, notificando a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni di modifica sono state assunte dall'Assemblea Genarale.

Le proposte di modificazioni devono essere comunicate insieme all'ordine del giorno dell'Assemblea che dovrà in merito deliberare.

Art.31-Durata dell'Associazione-scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta solo in seguito a deliberazione dell'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria, e con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria che lo ha deliberato nomina un comitato di tre liquidatori con l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.32-Regolamento interno

Le modalità pratiche di funzionamento dell'Associazione sono disciplinate da un apposito Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, da approvarsi dall'Assemblea.

SEZIONE 7

Comitato tecnico e Comitato di Redazione

Art.33-Comitato tecnico e Commissioni

Al Comitato Tecnico sono attribuiti prevalentemente i seguenti compiti:

a) proporre al Consiglio Direttivo la formazione di Commissioni o gruppi di lavoro per la trattazione di temi che richiedono studi, ricerche o contatti con Enti e Amministrazioni

b) esrcitare il controllo delle attività delle Commissioni o gruppi di lavoro

c) preparare proposte di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo

d) collaborare a mantenere i contatti con analoghe commissioni tecnico-scientifiche di altri organismi o enti di normazione nazionali ed internazionali

e) dibattere e definire le posizioni dell'Associazione su argomenti tecnici per i quali è necessario esprimere all'esterno il parere dell'Associazione.

Il Comitato tecnico dovrà riunirsi ogni volta che risulti necessario e potrà essere convocato dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Coordinatore e da almeno il 50% dei suoi componenti.

Il Comitato tecnico è costituito da un massimo di 4 persone compreso il suo coordinatore e sarà designato dal Consiglio Direttivo.

Art.34-Comitato di Redazione

Il Comitato di Redazione è così costituito:

- Direttore del Comitato

- Presidente dell'Associazione

- Direttore dell'Associazione

- Coordinatore del Comitato tecnico

- Esperti interni ed esterni nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato avrà la funzione di elaborare tutte le forme di comunicazione verso l'esterno compreso la possibilità della pubblicazione di una rassegna informativa sull'attività dell'Associazione.

REGOLAMENTO INTERNO

CAPITOLO 1 Generalità

Art.1 In base all'art.32 dello Statuto, il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dell'Associazione, esso deve essere approvato dall'Assemblea a maggioranza.

Art.2 Il presente regolamento ha validità fino alla eventuale introduzione di modifiche nello statuto. In tal caso deve essere rivisto ed aggiornato.

Esso è  mendabile in ogni momento da parte dell'Assemblea, secondo la procedura prevista per la sua approvazione.

CAPITOLO 2 Associati

Art.3 L'adesione all'Associazione avviene mediante richiesta scritta del richiedente, le domande dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo che effettuerà l'esame dei requisiti del richiedente.

Il Consiglio Direttivo delibererà con il consenso di almeno 2 /3 dei componenti, l'inserimento del nuovo socio effettivo e aggregato.

Art.4 Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà impegnarsi nello sviluppo e nella promozione dell'Associazione.

CAPITOLO 3 - Il Presidente

Art.5 Il Presidente può anche essere eletto per acclamazione o secondo quanto previsto dallo Statuto.

CAPITOLO 4 - I Vice Presidenti

Art.6 I Vice Presidenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, essi saranno prescelti tra i membri del Consiglio Direttivo ed eletti mediante votazione palese a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo stesso.

CAPITOLO 5 - Il Direttore

Art.7 Il Direttore, oltre a quanto indicato all'Art.22 dovrà:

- svolgere funzioni di segretario del Consiglio Direttivo in mancanza della figura del segretario

- assistere il Presidente nei rapporti con Ministeri, Amministrazioni pubbliche, Enti, Associazioni, eccetera

- assicurare un efficace collegamento con gli associati e le altre funzioni dell'Associazione, fornendo appropriato supporto, in particolare per:

 - attività e riunioni del Comitato Tecnico e dei Gruppi di  lavoro

 - iniziative di volta in volta assunte, come l'organizza

zione e la partecipazione a convegni, seminari, eccetera

 - curare le iniziative promozionali ed informative dell'as   sociazione

Il Segretario

Art.8 Il Segretario, oltre a quanto indicato nell'Art.24 dello statuto, dovrà:

- svolgere funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo e della Presidenza

- assistere il Presidente ed il Direttore nei rapporti esterni

- curare la distribuzione e la stesura delle informazioni

- svolgere le funzioni di Direttore in caso di assenza di questo

Coordinatore del Comitato Tecnico

Art.9 Il Coordinatore del Comitato tecnico viene nominato dal Consiglio Direttivo con il consenso della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico su mandato del Consiglio Direttivo è responsabile per:

- il funzionamento delle commissioni di lavoro nominate al suo interno

- i rapporti tecnici con i ministeri, Amministrazioni pubbliche ed Enti

- iniziative promozionali tecniche

- comunicazioni tecniche interne ed esterne

In merito alla propria attività il Coordinatore Tecnico relazionerà regolarmente al Consiglio Direttivo.

CAPITOLO 6 - Comitato Tecnico

Art.10 I membri del Comitato Tecnico vengono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza, ai fini funzionali il Comitato Tecnico potrà articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro, eventualmente ospitando esperti esterni.

Ogni commissione avrà un compito ben definito curare aspetti importanti e particolare, come le innovazioni tecnologiche, i contatti con le Amministrazioni, eccetera

Commissioni o Gruppi di lavoro

Art.11 Le Commissioni o Gruppi di lavoro sono costituiti da membri interni od esterni e sono finalizzate al compimento dell'attività loro affidata. Periodicamente saranno presentate al Coordinatore del Comitato Tecnico relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. Al termine della loro attività dovranno produrre una relazione da sottoporre al Comitato Tecnico che lo presenterà al Consiglio Direttivo.

CAPITOLO 7 - Comitato di Redazione

Art.12 I membri non di diritto del Comitato di Redazione vengono designati dal Consiglio Direttivo

Art.17 Il Comitato di Redazione si occuperà:

- della raccolta delle informazioni tecniche che perverranno dal Comitato Tecnico ed anche da organismi esterni

- della elaborazione dei sistemi  informativi e di divulgazione delle informazioni

- della distribuzione delle informazioni.

 

 

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